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Ecobonus 110%: approfondimento requisiti per il Superbonus

La Gazzetta Ufficiale n.246 del 5 ottobre ci ha finalmente regalato una visione più completa dell'Ecobonus 110% con la pubblicazione dei decreti recanti:

  • i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;
  • i requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Il Superbonus può finalmente partire: l'applicazione della detrazione Irpef e Ires del 110% ha un quadro normativo completo.

Ecobonus 110%, decreto requisiti tecnici

Il decreto requisiti tecnici attua l’art. 14, comma 3-ter, del Dl n. 63 del 2013 e, quindi, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per:

  • interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente spettanti, coperti dal cosiddetto Ecobonus;
  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, coperti dal cosiddetto Bonus Facciate 90%;
  • gli interventi che danno diritto alla detrazione – il cosiddetto Superbonus 110% – di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del Dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Il provvedimento dopo aver disciplinato in maniera dettagliata all’articolo 2 la tipologia e le caratteristiche degli interventi che possono beneficiare della super detrazione, specifica che le detrazioni concesse per tutti gli interventi elencati si applicano con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile che sono riportati nell’Allegato A. Dunque, non è solo un decreto relativo ai requisiti tecnici, ma anche un provvedimento sui costi, dato che sono specificati anche i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia d'intervento ammesso alla detrazione del 110%.

Ecobonus 110

Superbonus 110%, decreto asseverazioni

L’Altro decreto riguarda, invece, le modalità di redazione e trasmissione delle asseverazioni da parte dei tecnici incaricati di redigerle.

È noto, infatti, che per beneficiare della super detrazione fiscale è necessario che gli interventi realizzati sugli edifici consentano il doppio salto di classe energetica, ovvero il salto alla classe più alta se l'immobile si trova già in classe A+++. Questo passaggio deve essere asseverato da un tecnico mediante attestazione di prestazione energetica da redigersi prima degli interventi e successivamente.

L’Asseverazione del tecnico, quindi, certifica la rispondenza a norma degli interventi e consente, nel rispetto di tutte le altre norme, di godere del Superbonus. Nello specifico, infatti, il tecnico deve “asseverare”:

  • il rispetto dei "requisiti tecnici" previsti dal Dm 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008;
  • la “congruità” delle spese sostenute rispetto ai “massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”; in pratica i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei “prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome” territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui “prezzi informativi dell’edilizia”, edite da Dei.

Ecobonus 110%, spartiacque è la data del 6 ottobre

I decreti entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 6 ottobre 2020.

Questa data rappresenta, dunque, uno spartiacque per i lavori che sono già iniziati e per quelli che, invece, inizieranno da oggi.

La data di inizio lavori deve essere sempre comprovata tramite apposita documentazione; fa fede, per esempio, la data di deposito in Comune della relazione tecnica di cui all’articolo 8 del Dlgs 192/2005. In assenza di questa data, se non depositata, l’inizio dei lavori non è valido.

Pertanto, per i lavori già iniziati si continueranno ad applicare i requisiti previsti dal decreto 19 febbraio 2007; mentre, per i lavori che inizieranno da oggi, si dovranno applicare i più severi requisiti previsti dal decreto requisiti Ecobonus.

Tuttavia, anche per gli interventi già iniziati è possibile accedere alle detrazioni del 110%, ma a condizione che venga acquisita l’asseverazione (Art. 8, Decreto requisiti), che deve comprendere, nei casi previsti, la “dichiarazione di congruità delle spese” sostenute nel periodo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

A questo punto, però, rimane in dubbio come attestare la classe energetica iniziale, attraverso l’Ape convenzionale, che è stata introdotta solo da oggi con il decreto requisiti, e se si dovrà comunque far riferimento ai prezziari regionali o al prezziario Dei.

I requisiti definiti dal decreto si riferiscono, in estrema sintesi, alle seguenti tipologie di intervento:  

- interventi di riqualificazione energetica globale eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;

- interventi sull’involucro di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;

- interventi di installazione di collettori solari;

- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;

- installazione e messa in opera di dispositivi e sistemi di building automation.

Una novità di particolare importanza è senza dubbio l’introduzione dei massimali di spesa per le diverse tipologie di intervento, che non riguardano più la sola spesa complessiva, ma anche la spesa unitaria al metro quadrato (o al kilowatt termico/elettrico) delle opere. Il nuovo decreto definisce anche gli adempimenti necessari per beneficiare delle detrazioni per la riqualificazione energetica.

Superbonus 110

Tra i diversi adempimenti richiesti si segnalano:

- depositare in Comune, nei casi previsti, la relazione tecnica di cui all’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente. La relazione tecnica è comunque obbligatoria per beneficiare del superbonus 110%;

- l’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti;

- se la spesa è sostenuta da una persona fisica e nel caso in cui non si opti per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo: effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico agevolato, dal quale risulti il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA, ovvero il codice fiscale del beneficiario del bonifico;

- conservare le fatture e le ricevute dei bonifici;

- trasmettere la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;

- per il superbonus 110%: trasmettere all’ENEA l’asseverazione dei tecnici attestante il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Altra novità fondamentale del nuovo decreto sono i nuovi valori di trasmittanza termica massima (distinti in 6 zone climatiche, dalla A alla F) per accedere alle detrazioni fiscali, indicati nell’Allegato E, molto più stringenti rispetto ai limiti finora in vigore.  

Mappa degli allegati del decreto Requisiti Ecobonus 110%

Allegato A: definisce i requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali.
Allegato B: riporta la tabella di sintesi degli interventi ammessi all’ecobonus “ordinario” (al 50-65-70-75-80-85%), al bonus facciate e al superbonus 110%, specificando il riferimento legislativo, la detrazione massima o la spesa massima ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.
Allegato C: definisce la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito ENEA.
Allegato D: definisce la scheda informativa che elenca per soggetto beneficiario delle detrazioni e per immobile oggetto di intervento, le tipologie e le caratteristiche tecniche degli interventi realizzati.
Allegato E: definisce i nuovi valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle detrazioni negli interventi di isolamento termico.
Allegato F: definisce le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare per l'accesso alle detrazioni sia nel caso di pompe di calore elettriche che nel caso di pompe di calore alimentate a gas.
Allegato G: definisce i requisiti che gli impianti e gli apparecchi a biomassa devono possedere per l'accesso alle detrazioni. In particolare, stabilisce che nel caso di contestuale sostituzione di un altro impianto a biomasse, il generatore di calore deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore. In tutti gli altri casi, il generatore di calore a biomassa deve possedere la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
Allegato H: definisce le modalità di calcolo delle prestazioni minime che i collettori solari devono possedere per accedere alle detrazioni fiscali.
Allegato I: definisce i massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell'installatore.