Certificati bianchi: cosa sono e come funzionano
- Cosa sono i Certificati bianchi
- Come funzionano i Titoli di Efficienza Energetica
- Qual è il valore dei certificati bianchi?
- TEE e altri incentivi: differenze ed eventuali cumulabilità
- Quali sono i progetti ammissibili per i certificati bianchi?
Cosa sono i Certificati bianchi
I Certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia, realizzando specifici interventi di efficientamento.
I certificati bianchi, o più propriamente titoli di efficienza energetica (TEE), sono titoli che certificano il Risparmio energetico conseguito da vari soggetti realizzando specifici interventi (per esempio Efficienza energetica). Implicando il riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.
L’Italia è il primo Paese al mondo ad avere applicato questo meccanismo per incentivare l’efficienza energetica negli usi finali, sottolinea ENEA, Agenzia Nazionale per l’Efficienza energetica.
Sono nati come Titoli di Efficienza Energetica (TEE), termine divenuto oggi sinonimo e che compare nei Decreti Ministeriali (D.M.) 24 aprile 2001, modificati e aggiornati rispettivamente da altrettanti decreti del 2004 e 2007.
Lo schema dei certificati bianchi copre tutti i settori, dal residenziale all’industria, compresi agricoltura, terziario, e pubblica amministrazione e quasi tutti gli interventi di efficienza energetica negli usi finali, andando dal cogeneratore all’illuminazione, dall’involucro edilizio ai processi industriali.
Come funzionano i Titoli di Efficienza Energetica
Il meccanismo dei TEE, che sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei soggetti specificati per legge, è caratterizzato come un regime obbligatorio di risparmio energetico per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50mila clienti. Questi devono raggiungere determinati obiettivi in termini di certificati bianchi ottenuti, promuovendo progetti di efficienza energetica, realizzati direttamente o attraverso le società da essi controllate, o controllanti; oppure acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo (altri distributori, ESCO – Energy Service COmpany certificate o utenti finali pubblici o privati, il cui sistema di gestione dell’energia sia certificato ISO:50001, che hanno nominato un Esperto in Gestione dell’Energia – EGE – certificato).
I risultati da raggiungere sono elencati dallo stesso GSE in 7,14 Mtep per il 2017; 8,32 Mtep per il 2018; 9,71 Mtep per il 2019; 11,19 Mtep per il 2020.
Gli obiettivi includono gli interventi associati al rilascio dei Certificati Bianchi, energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), gli interventi che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile e gli interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del D.M.106 del 20/05/2015.
Il GSE specifica che per ogni tonnellata equivalente di petrolio (tep) di risparmio ottenuto grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica, viene riconosciuto un Certificato per tutta la sua vita utile stabilita dalla normativa per ogni tipo di progetto, la cui durata può essere triennale, ma può arrivare a essere decennale. Tutti i soggetti scambiano i titoli sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso transazioni bilaterali.
Gli interventi che permettono di ottenere i TEE sono riconducibili a quattro tipi fondamentali, a seconda dei risparmi ottenuti in termini di: energia elettrica; gas naturale; altri combustibili nel settore dei trasporti; altri combustibili in altri settori.
Si è detto che i Certificati bianchi sono uno dei tre meccanismi incentivanti di energy efficiency; va segnalato anche come non sono cumulabili con altri tipi di incentivi statali richiesti per lo stesso progetto. Quest’ultimo può riguardare l’installazione di impianti di produzione di energia termica o di generatori di aria calda; l’installazione di motori termici, ma anche l’acquisto di flotte di veicoli elettrici, ibridi o a idrogeno, come pure a gas naturale, GNL, GPL. Nel settore civile può prevedere interventi di isolamento termico, l’installazione di caldaie e generatori di aria calda o il retrofit e realizzazione di edifici NZEB.
Lo stesso GSE specifica che per ogni tipo di intervento
“la normativa definisce la vita utile ovvero il numero di anni per i quali è possibile richiedere i TEE sulla base del risparmio misurato nel periodo di riferimento”.
Qual è il valore dei certificati bianchi?
Il prezzo dei titoli di efficienza energetica ha avuto un'ampia volatilità dal 2016 in poi.
A fine del 2016 il prezzo era intorno tra i 100 e 140 euro, ma già ad inizio del 2017 il prezzo era balzato a 280 euro.
Nel 2017 il prezzo medio dei TEE è aumentato di oltre l'80%
rispetto all'anno precedente, un anno da record, sia per il prezzo dei
titoli che per il volume. Con la nuova normativa è stata introdotto un
nuovo contributo tariffario destinato ai soggetti obbligati e la
negoziazione unificata per tutte le tipologie di TEE.
Il mercato non sembra stabile per diversi motivi: troppi pochi titoli,
incertezza normativa, probabili speculazioni degli operatori e
l'aspettativa futura di un calo dell'offerta.
A febbraio 2018 il prezzo medio ponderato dei TEE è stato di ca 427 euro, un ennesimo record storico.
TEE e altri incentivi: differenze ed eventuali cumulabilità
Per comprendere le differenze tra i Certificati Bianchi e le altre forme di incentivazione all’efficienza energetica è bene illustrare quali siano le altre misure e a chi si riferiscono.
Conto Termico – è una misura nata per incentivare interventi finalizzati a incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Ne possono beneficiare imprese e privati come le Pubbliche Amministrazioni: sono previsti fondi totali per 900 milioni di euro, 700 milioni per i primi e 200 milioni per le PA.
Il limite massimo per l’erogazione degli incentivi in un’unica rata è di 5.000 euro, pagati in circa due mesi dalla presentazione della domanda.
Per quanto riguarda l’accesso ai meccanismi incentivanti, ci sono due modi: o tramite accesso diretto o tramite prenotazione. Nel primo caso, specifica il Gestore dei Servizi Energetici, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori, segnalando inoltre che è previsto un iter semplificato per installare apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq)
“nel caso di installazione di componenti con caratteristiche garantite che sono contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, pubblicato e aggiornato periodicamente dal GSE”.
L’accesso tramite prenotazione prevede che, per gli interventi ancora da realizzare, esclusivamente nella titolarità delle PA o delle ESCO che operano per loro conto, si può prenotare l’incentivo prima ancora che sia realizzato l’intervento. Per farlo, le amministrazioni pubbliche possono presentare una domanda a preventivo, trasmettendo al GSE determinati documenti, specificati dallo stesso Gestore.
Che cosa è possibile incentivare col Conto Termico? Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, interventi per la coibentazione, infissi, caldaie a condensazione, sistemi di schermatura e/o di ombreggiamento, sistemi di building automation. Rientrano tra gli interventi anche quelli mirati a trasformare un edificio esistente in edificio NZEB. Gli interventi incentivabili comuni a PA, a imprese e a privati sono quelli riguardanti: pompe di calore; caldaie e stufe a biomasse; solare termico; scalda acqua a pompa di calore; impianti ibridi a pompa di calore.
Il Conto Termico è particolarmente rivolto alle pubbliche amministrazioni, considerando che non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che per loro “risulta complesso l’accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi”, rileva il decreto interministeriale 16 febbraio 2016.
Detrazioni fiscali – Si tratta di agevolazioni fiscali riguardanti interventi di riqualificazione energetica (conosciuti anche come ecobonus) o di ristrutturazione edilizia. In quest’ultimo caso consiste in una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, che però – segnala Agenzia delle Entrate in un’apposita guida – è stata alzata fino al 50% e con un limite massimo di spesa di 96mila euro fino al 31 dicembre 2019, per le spese sostenute a quella data e a decorrere fino al 26 giugno 2012.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno.
Ammissibili alla detrazione sono gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. nel caso di parti comuni di edifici residenziali rientrano anche opere di manutenzione ordinaria quali, a esempio: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
Tanto quanto gli interventi di riqualificazione energetica, anche per quelli di ristrutturazione vale l’obbligo di di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati. Esso è motivato dalla volontà di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli specifici interventi.
Per quanto riguarda invece la riqualificazione energetica, l’agevolazione consiste in una detrazione da Irpef o da Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Dal primo gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per alcuni tipi di opere, specificate sempre dall’Agenzia delle Entrate.
La stessa riporta che per gli interventi condominiali la soglia di detrazione è più elevata in alcuni casi: del 70% o del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica.
“Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”.
Inoltre precisa ulteriori agevolazioni prescritte relativamente a interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Si tratta di lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico e, insieme, alla riqualificazione energetica, per cui sono previsti bonus fiscali all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore e, addirittura, all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Queste misure non sono cumulabili con i Certificati bianchi.
Detrazioni cumulabili e non con i TEE – Lo stesso GSE ha specificato a questo riguardo che i Certificati Bianchi non sono cumulabili, oltre che con le detrazioni fiscali, anche con:
- i finanziamenti statali concessi in conto capitale; con il credito di imposta per l’acquisto di macchinari e attrezzature;
- i “POI Energia” (Programmi operativi interregionali) e i PON (Programmi operativi nazionali).
In linea di massima, il divieto di cumulo è previsto con altri incentivi statali.
Sono invece cumulabili con:
- gli incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitario per interventi mirati all’efficienza energetico;
- le agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica;
- il superammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016; l’iperammortamento su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017; l’iper e superammortamento 2018;
- finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare e modificato dalla Legge di Bilancio 2018.
Il GSE specifica, infine, che:
“nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il superammortamento o l’iperammortamento, ovvero ad altre forme di detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l’intervento di efficienza energetica.”
Struttura della guida e settori trattati
Introdotta nel Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 e approvata con Decreto Direttoriale 30 aprile 2019, la guida è strutturata in tre parti:
- la prima che fornisce chiarimenti e supporto per presentare i progetti;
- la seconda che è composta da sei allegati riguardanti i settori produttivi e tecnologie, in modo da individuare interventi di efficienza energetica per ogni settore, i consumi di base, le variabili che caratterizzano il consumo energetico e le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto da realizzare;
- la terza parte, invece, riguarda gli interventi di efficienza energetica non ammissibili.
La prima parte è organizzata in due sezioni: una, in cui si chiariscono chi siano i soggetti e i progetti ammissibili ad accedere al meccanismo, oltre ai metodi di valutazione dei risparmi e degli stessi progetti; l’altra dove sono riportate le istruzioni operative per l’invio dell’istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del progetto a consuntivo e standardizzato.
La seconda parte dà notizia dei già citati allegati, che forniscono indicazioni per individuare: gli interventi di efficienza energetica che si possono realizzare in ogni settore e riconducibili alle tipologie di intervento elencate nello specifico decreto; i consumi di baseline, ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti. Nella stessa parte sono elencate le variabili in grado di influenzare il consumo energetico del progetto da realizzare. Infine riporta le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto da realizzare.
Per tutti i termini specifici sono presenti le relative definizioni.
Riguardo ai settori trattati, essi sono sei. I primi quattro riguardano il processo produttivo: della ceramica; del vetro; delle materie plastiche; della carta. Il quinto concerne le tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera; il sesto il servizio idrico integrato.
Quali sono i progetti ammissibili per i certificati bianchi?
Per la valutazione dei progetti di efficienza energetica per il
periodo 2017-2020 si fa riferimento alle nuove regole per i Certificati
Bianchi.
Il decreto ha aggiornato le regole per il funzionamento dei certificati
bianchi, fissando inoltre un tetto al prezzo pari a 250 euro.
La normativa suddivide i progetti ammessi per settore di riferimento:
- Titoli di Tipo I
Riduzione dei consumi di energia elettrica - Titoli di Tipo II
Riduzione dei consumi di gas naturale - Titoli di Tipo III
Riduzione dei consumi di altre forme di energia non realizzati nel settore dei trasporti - Titoli di Tipo IV
Riduzione dei consumi di altre forme di energia realizzati nel settore dei trasporti
Ai fini dell'accesso al meccanismo i progetti devono aver raggiunto una determinata quota di risparmio energetico nel corso del primo anno di monitoraggio.
- Esempi di progetti ammessi per il rilascio dei certificati bianchi:
- Installazione di impianti di produzione di energia termica
- Installazione di generatori di aria calda
- Installazione di bruciatori rigenerativi
- Installazione di sistemi power quality
- Installazione di motori elettrici
- Recupero energetico nei sistemi di rigassificazione del GNL
- Efficientamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento esistenti
- Acquisto flotte di mezzi di trasporto a trazione elettrica, gas naturale, GNL, GPL, ibride o a idrogeno
- Efficientamento reti elettriche, del gas e idriche
- Realizzazione ed efficientamento di CED
- Installazione di caldaie e generatori di aria calda
- Interventi di isolamento termico
- Retrofit e realizzazione di edifici a energia quasi zero
- Adozione di sistemi di segnalazione e gestione efficienti
- Adozione di sistemi di analisi dati sui consumi di singoli impianti
- Adozione iniziative finalizzate all'utilizzo di veicoli a basse emissioni
Riguardo ai settori trattati, essi sono sei. I primi quattro riguardano il processo produttivo: della ceramica; del vetro; delle materie plastiche; della carta. Il quinto concerne le tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera; il sesto il servizio idrico integrato.
Interventi non ammissibili ai certificati bianchi
La terza e ultima parte illustra un elenco non esaustivo degli interventi che non possono essere ammessi. Sono quelli che non rispettano i requisiti espressi dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 modificato e aggiornato dal D.M. 10 maggio 2018. Sono:
“i progetti di efficienza energetica predisposti per l’adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatto salvo il caso in cui si impieghino soluzioni progettuali energeticamente piu’ efficienti rispetto a quelle individuate dai vincoli o prescrizioni suddetti, e che generino risparmi addizionali.”
In merito a quelli riportati dalla guida operativi, riguardano gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia termica, compresi i generatori di aria calda e la sostituzione di bruciatori. Per quanto riguarda i gruppi frigo e pompe di calore, compresi gli impianti di surgelazione e refrigerazione, gli interventi non ammissibili sono quelli legati alla sostituzione della tipologia di fluido refrigerante o alla sostituzione di scambiatori;
Rientrano nell’elenco anche gli interventi per la installazione o sostituzione di sistemi free cooling tranne quelli indiretti ad acqua di falda e diretti ad aria adiabatici.
Non sono ammessi neppure l’installazione o sostituzione di inverter, l’adozione di tecniche di “pinpointing” di tipo acustico e non acustico per la localizzazione delle perdite idriche e, infine, l’installazione o sostituzione di gruppi di continuità (UPS).